SUPPLENZE BREVI PERSONALE ATA (comma 602)
Le nuove disposizioni derogano a quanto previsto dal comma 332 della legge n. 190/2014, secondo cui per le supplenze brevi degli AA e AT le scuole:
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti tecnici;
- non possono nominare supplenti in sostituzione degli assistenti amministrativi, eccetto nei casi in cui la scuola abbia in organico di diritto meno di tre unità di tale personale.
Alla luce delle nuove disposizioni (comma 602), invece, le scuole, per le supplenze brevi (malattia, maternità…), possono sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
Quindi in sostanza si può convocare per sostituire
1)personale amministrativo e tecnico risultato temporaneamente inidoneo al lavoro alla visita medica collegiale
2) Personale che ha chiesto lunghi periodi di congedo per assistere familiari con handicap grave
3) maternità o lunghi congedi parentali
4)ricoveri con lunghe degenze o convalescenze
Quindi in sostanza si può convocare per sostituire
1)personale amministrativo e tecnico risultato temporaneamente inidoneo al lavoro alla visita medica collegiale
2) Personale che ha chiesto lunghi periodi di congedo per assistere familiari con handicap grave
3) maternità o lunghi congedi parentali
4)ricoveri con lunghe degenze o convalescenze