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martedì 11 settembre 2018

E' CAOS SULLE SUPPLENZE, SEGRETERIE NEL PALLONE..

È legale da parte delle scuole convocare per le supplenze fino al 30/6 o fino al 31/8 senza attendere la LIBERATORIA (il permesso) da parte delle USR o USP? 

E' una domanda che circola sui gruppi facebook perchè alcune scuole del Piemonte ma, immaginiamo anche di altre regioni, stanno convocando senza attendere il nulla osta dell'Ufficio scolastico regionale.


I sindacati hanno mandato una nota al Ministero chiedendo una circolare per fare chiarezza sulle modalità di convocazione dei supplenti visto che il Nuovo CCNL prevede il divieto di contratti fino avente diritto.

Ma la domanda è: come si può definire un contratto fino al 30 giugno con la clausola rescissoria?

Ad esempio, il personale di ruolo su un profilo inferiore che accetta, in base all'art. 59, di ricoprire un incarico annuale in profilo diverso, come si tutela dalla possibile interruzione del contratto?

Scrive su facebook Marcella: "A me stanno arrivando convocazioni sia "fino avente diritto" sia con data di fine, quindi ecco la confusione: chi non lo ha specificato è sottinteso che sia fino avente diritto oppure sta facendo qualcosa di illecito o che cosa? Boooh"

Scrivono altri docenti: "Questa liberatoria è obbligatoria, per cui le scuole stanno commettendo un illecito che danneggia in particolare gli art. 59."

Ci auguriamo che nell'incontro Miur/Sindacati di giovedì 13 settembre alle ore 10 questo nodo delicato dei conferimenti di supplenze venga sciolto con un'immediata disposizione a tutti gli USR.
E' il caso di ricordare che l'anno scorso, per motivi similari, ne è nato un rimpallo di responsabilità tra Miur e Ragioneria generale con trascinamento di problematiche burocratiche fino al mese di gennaio.